Provvedimenti in materia di sospensione dei titoli di credito
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
Art. 13, comma 7-bis, D.L. n. 73/21 (c.d. “Decreto Sostegni Bis”), come convertito, con modificazione, dalla L. n. 106 del 23/07/2021
A seguito della conversione, con modificazioni, del D.L. n. 73/21 (c.d. “Decreto Sostegni Bis”), a mezzo della Legge 23 luglio 2021 n. 106, è stata prorogata la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, fino al 30 settembre 2021, indipendentemente dalla data di emissione del titolo di credito (cfr. art, 13, comma 7-bis del citato Decreto Legge).
Il nuovo intervento normativo si pone in continuità con le precedenti misure emergenziali emanate in materia di sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito e porta ad un periodo complessivo durante il quale opera detta sospensione che va dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2021.
Di seguito gli effetti dell’applicazione della nuova normativa
Assegni bancari e circolari
Per gli assegni, la sospensione, indipendentemente dalla data di emissione, opera sui termini:
- per la presentazione al pagamento;,
- per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della L. 386/90;
- per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- per l’iscrizione in CAI del traente conseguente al mancato pagamento dell’assegno per mancanza di autorizzazione o per difetto di provvista di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386 nonché quello per l’invio del preavviso di revoca di cui all’articolo 9-bis, comma 2, della medesima L. 386/90.
I termini di presentazione al pagamento e di pagamento tardivo, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2021, andranno dunque rideterminati tenendo conto della sospensione.
Alla luce di quanto precede, i termini per il pagamento tardivo e per l’eventuale iscrizione in Archivio CAI, indicati nelle comunicazioni di preavviso di revoca inviate dalla Banca dovranno quindi intendersi posticipati secondo quanto disposto dalla normativa.
Il 1 ottobre 2021, dunque, con riferimento agli assegni interessati dalla sospensione e risultati impagati, la Banca verificherà la sussistenza dei presupposti per il pagamento e, nel caso di sussistenza di idonea provvista, procederà al pagamento con conseguente addebito del conto. In questo caso non occorrerà procedere al pagamento tardivo del titolo, in considerazione del fatto che l’assegno si considererà regolarmente pagato.
Nel caso non vi sia la provvista sul conto per il pagamento del titolo, la normativa poi prevede, a beneficio del debitore, un’agevolazione per il pagamento tardivo che potrà essere effettuato entro 60 gg dalla fine della sospensione (ovvero dal 01/10/2021 al 29/11/2021) con applicazione di una penale ridotta del 50% (ovvero pari al 5% dell’importo facciale del titolo) rispetto a quanto ordinariamente previsto dall’art. 3 della Legge n. 386/1990.
Inoltre, si rende noto che la Banca ha sospeso eventuali iscrizioni in archivio già effettuate e procederà al reinserimento della revoca temporaneamente cancellata o, se del caso, ad un nuovo inserimento, qualora al termine del periodo di sospensione risulti confermata l’emissione del titolo in mancanza di autorizzazione o non sia possibile pagare il titolo, precedentemente rifiutato per difetto di provvista, a fronte del processo di rivalutazione.
Cambiali e per i vaglia cambiari
Le cambiali con scadenza “a giorno fisso” ricadente nel periodo 1 febbraio 2021 - 30 settembre 2021, indipendentemente dalla loro data di emissione, la sospensione determina un allineamento del termine di scadenza del pagamento al primo giorno lavorativo successivo al periodo di sospensione (1° ottobre 2021) e la possibilità di chiedere la levata del protesto, in caso di mancato pagamento, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla nuova scadenza (5 ottobre 2021).
Le cambiali con scadenza a “certo tempo data” o a “certo tempo vista”, ai fini del calcolo della data di scadenza del titolo non deve essere considerato il periodo che va dal 1 febbraio 2021 al 30 settembre 2021, durante il quale opera la sospensione dei termini; in questo periodo il conteggio dei giorni si arresta per poi riprendere dal 1° ottobre 2021.
I protesti o le constatazioni equivalenti già levati per cambiali scadute da 1 febbraio 2021 al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della Legge 23/07/2021 n. 106) sono cancellati d’ufficio dalle Camere di Commercio.
PER ULTERIORI E PIU' DETTAGLIATI CHIARIMENTI CONTATTA LA TUA FILIALE.
Provvedimenti in materia di sospensione dei titoli di credito
