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Sospensione Mutui Accordo ABI- Associazione dei Consumatori

Covid-19-Privati
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 La Cassa di Risparmio di Orvieto ha aderito all’Accordo tra ABI e le Associazioni dei Consumatori, sottoscritto il 21.04.2020, in tema di “sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da Ipoteca e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale”, successivamente rinnovatosi nel dicembre 2020.

 

L’accordo prevede la possibilità di sospendere il pagamento della sola quota capitale fino a 9 mesi nel caso in cui il Cliente, a seguito dell’emergenza Covid-19, abbia avuto una diminuzione della capacità di rimborso.

 

La richiesta potrà essere presentata, salvo eventuali proroghe, entro il 31 marzo 2021.

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Chi la può richiedere?

Tutti i Privati, titolari di:

·        Prestiti chirografari a rimborso rateale;

·        Mutui:

        o   Garantiti da ipoteche su immobili non di lusso per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati,

        o   Liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale,

        o   Che pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale, non presentino caratteristiche idonee all’accesso al Fondo Gasparrini (Fondo di               solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa di cui all’art. 2, commi 475 e seguenti della legge n. 244/2007).

 

La domanda di sospensione può essere presentata per prestiti e mutui erogati prima del 16 dicembre 2020.

 

Eventi che determinano l’accesso alla sospensione

1.    Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di riduzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

2.    Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art 409, n. 3, c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

3.    Sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per periodi inferiori a 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito (ad es. CIG, CIGS, altre misure di sostegno al reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà), sulla scorta di quanto previsto dall’art 1 comma 1, del DM 25 marzo 2020;

4.    Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

5.    Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti[1], riduzione del fatturato – in trimestre successivo al 21 febbraio 2020, rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

 

Condizioni migliorative applicate dalla Banca:

  • fermo restando il periodo massimo di sospensione pari a 9 mesi, è possibile richiedere la sospensione dell’intera rata anziché della sola quota capitale;

 

Eventi che determinano l’esclusione dalla sospensione

 

Sono esclusi:

·  i finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate impagate ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;

·  i finanziamenti che hanno già ottenuto una sospensione del pagamento delle rate (o delle quote capitali delle stesse) a seguito della pandemia da Covid 19 per un periodo uguale o superiore a 9 mesi;

· i finanziamenti che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);2 le operazioni di scoperto in conto corrente, apertura di credito, carte di credito revolving e credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento.

 

[1] Per lavoratori autonomi si intendono gli iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (es. artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri etc.). Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.

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Come accedere

I clienti che intendono accedere alla misura devono compilare il form dedicato all’iniziativa, raggiungibile al seguente link, solo in orario di apertura Filiali. (dalle 8,20 alle 13,20). Dopo aver indicato i propri dati anagrafici (nome, cognome), i recapiti telefonici,Codice Fiscale e indirizzo email ed aver selezionato la propria filiale di competenza, dovranno allegare il seguente documento:

Modulo di richiesta automaticamente generata a seconda dell’ipotesi di sospensione selezionata;

 

La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte allegando tutta la documentazione necessaria. In rosso vengono evidenziati i campi obbligatori.

 

L’inoltro della domanda tramite il Form sopra indicato avvia il processo di gestione della richiesta.

 

In caso di esito positivo della richiesta, la Filiale di riferimento comunicherà l’esito al cliente all’indirizzo email inserito in sede di richiesta.

 

In caso di impossibilità di invio della documentazione richiesta tramite il form è possibile fissare un appuntamento presso la propria filiale di riferimento.

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Quanto costa?

Gli interessi maturati nel periodo di sospensione sul debito vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità), in generale per tutta la durata residua del mutuo/finanziamento, salvo diverso accordo tra le parti.

 

La sospensione non determina l’applicazione di commissioni nonché di interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora – nel caso di sospensione della sola quota capitale – l’intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie.

 

Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine previste nel contratto di mutuo o finanziamento.

 

Durante il periodo di sospensione il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento.

 

La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione o della richiesta di riavvio da parte del cliente con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.