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LINK UTILI
Normativa MIFID II
- distinzione del servizio di consulenza in materia di investimenti in due tipologie alternative: consulenza su base indipendente e su base non indipendente; la banca ha deciso di prestare solo la consulenza su base non indipendente;
- specifica dichiarazione contenente le ragioni per le quali un servizio o uno strumento finanziario risulti adeguato al Cliente;
- valutazione periodica dell’adeguatezza del portafoglio nell’ambito del contratto di consulenza;
- più stringenti regole procedurali in materia di realizzazione, selezione e distribuzione dei prodotti finanziari in relazione alla tipologia di clientela (c.d. Target Market);
- allargamento del campo di applicazione dell’obbligo di segnalazione alle Autorità di Vigilanza delle operazioni disposte dai Clienti, unitamente ai relativi dati identificativi, sugli strumenti finanziari assoggettati a tale obbligo;
- maggiori informazioni sui costi ed oneri nonché sugli incentivi connessi alla effettiva prestazione dei servizi di investimento;
- rendicontazione degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca con una frequenza maggiore di quella attualmente prevista;
- introduzione di una nuova tipologia di sede di negoziazione multilaterale (Organised Trading Facilities - OTF), destinata alla trattazione di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati;
- registrazione delle conversazioni o delle comunicazioni telefoniche, che daranno luogo o potranno dar luogo ad operazioni.
Documenti
Report sedi di esecuzione - Aprile 2026
Report sedi di esecuzione - aprile 2025
Report sedi di esecuzione - aprile 2024
Report sedi di esecuzione - aprile 2023
Report sedi di esecuzione - aprile 2022
Report sedi di esecuzione - aprile 2021
Report sedi di esecuzione - aprile 2020
Report sedi di esecuzione - aprile 2019
Report sedi di esecuzione - aprile 2018
Classificazione della clientela
Informazioni sui costi, sugli oneri e sugli incentivi
Descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari
Informazioni sull'intermediario e sui suoi servizi
Trattazione dei reclami
Policy di pricing obbligazioni Gruppo BPBari
Regolamento UE 23612 - Nota informativa per la clientela
Policy di valutazione adeguatezza
Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini
Allegato 1 Sedi di esecuzione - Best execution
Politica di gestione del conflitto di interessi
Certificate
Equity Protection Certificate EURO STOXX Select Dividend 30
Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo
BdM Banca è fermamente impegnata a partecipare attivamente negli sforzi della comunità internazionale nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ivi incluso il finanziamento delle armi di distruzione di massa, e ad assicurare il rispetto dei requisiti internazionali in materia di sanzioni internazionali come definiti da UN, EU, US e ogni altra autorità locale a condizione che non siano in contrasto o in conflitto con la vigente normativa europea.
Secondo la normativa antiriciclaggio europea e italiana, le banche e istituzioni finanziarie devono svolgere l'adeguata verifica sulle proprie controparti e assegnare un coerente profilo di rischio in ottica antiriciclaggio.
Per consentire alle proprie Controparti questi adempimenti, BdM Banca rende disponibili i seguenti documenti:
Wolfsberg Questionnaire CBDDQ V1.4
Nel Wolfsberg Questionnaire, BdM Banca rende pubbliche le principali informazioni sulla propria struttura e sulle procedure adottate al proprio interno per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio del denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo.
Per consentire alle proprie Controparti questi adempimenti, BdM Banca rende disponibili i seguenti documenti:
Dichiarazione resa ai sensi del Patriot Act
La dichiarazione del Patriot Act riporta tutte le informazioni che le banche e istituzioni finanziarie non statunitensi sono tenute a rendere nel caso in cui intrattengano conti correnti di corrispondenza con banche e istcituzioni con sede negli Stati Uniti. La dichiarazione è obbligatoria ai sensi della legge nota come "Patriot Act" emanata negli USA il 26.10.2001 per rafforzare le misure di contrasto al terrorismo internazionale.
Documenti
Patriot Act
Wolfsberg Questionnaire CBDDQ V1.4
ACF - Arbitro per le controversie Finanziarie
- La Normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
ha introdotto un sistema di scambio automatico di informazioni tra l’Amministrazione Finanziaria Statunitense e quella degli altri Paesi aderenti all’accordo, tra cui l’Italia, che coinvolge tutti i clienti (persone fisiche e soggetti diversi da persone fisiche) delle Financial Institution, allo scopo di segnalare la clientela che è considerata statunitense (anche su base presuntiva). - La Normativa AEOI (Automatic Exchange Of Information)
prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Autorità Fiscali secondo standard OCSE, c.d. C.R.S. (Common Reporting Standard) coinvolgendo tutti i clienti (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) delle Financial Institution.
Documenti
Normativa FATCA - AEOI
In data 26 agosto 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 che ha recepito in Italia la Direttiva dell’Unione Europea 2018/822 meglio conosciuta come DAC 6 (Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa nel settore fiscale).
Tale direttiva si pone come obiettivi:
- il miglioramento della trasparenza tra i contribuenti e le proprie Autorità fiscali e tra le Autorità fiscali dei diversi Paesi, al fine di renderle consapevoli di eventuali schemi elusivi utilizzati (Aggressive Tax Planning – ATP), individuando i contribuenti che ne fanno uso e i soggetti promotori;
- fornire alle Autorità fiscali un rapido accesso alle informazioni, in modo da consentire l’adozione di contromisure;
- dissuadere gli intermediari dal progettare e commercializzare schemi di meccanismi transfrontalieri potenzialmente elusivi.
Pertanto la normativa si inserisce tra quelle volte a rafforzare gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e, in particolare, quelli mirati a combattere l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi, finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli.
A tale scopo, è richiesto agli intermediari e, in taluni casi ai contribuenti, di comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative a meccanismi fiscali transfrontalieri (Reportable Cross-Border Arrangements – RCBA) particolarmente aggressivi e che soddisfino determinati criteri.
Allo scopo di meglio illustrare alla clientela della Banca il contenuto della suddetta normativa, si riporta nella specifica sezione, apposito documento illustrativo.
Documenti
Normativa DAC6_Comunicazione alla Clientela

Servizi di pagamento e Open banking
Il mercato dei servizi di pagamento, e finanziari in genere, è caratterizzato da una forte evoluzione sospinta da continue innovazioni tecnologiche e da importanti cambiamenti legislativi che stanno ridisegnando le regole del mercato.
Le nuove tecnologie per lo scambio di servizi web e la normativa europea PSD2 sono i fattori abilitanti del nuovo scenario di open banking.
Il 13 gennaio 2018 è entrata in vigore la normativa europea PSD2 (Payment Services Directive 2) che introduce importanti novità nel mondo dei servizi di pagamento.
La nuova operatività attraverso le Terze parti
I titolari di conti correnti online possono effettuare pagamenti o accedere alle proprie rendicontazioni bancarie anche tramite i servizi digitali offerti da terze parti autorizzate, i cosiddetti TPP (Third Party Provider).
I TPP sono iscritti in un registro pubblico di Banca d’Italia (national competent authority – NCA) in cui si indicano i servizi specifici per cui sono autorizzati. Le stesse informazioni sono riversate nel registro centrale sviluppato e gestito da EBA.
I TPP possono operare direttamente sui conti correnti, previa acquisizione dello specifico consenso dei titolari, frapponendosi tra questi e gli istituti finanziari presso cui i conti sono radicati.
L’accesso delle Terze Parti ai conti tramite interfacce Web
Gli istituti finanziari sono tenuti a garantire l’accesso ai conti ai TPP tramite la pubblicazione di apposite interfacce web denominate API (application programming interface).
Le API sono un elemento strategico della digital transformation costituito da applicazioni che, mediante modalità standard, espongono sul web servizi digitali rispondenti alle esigenze dei nuovi modelli di business, con funzionalità intuitive e semplici da usare.
Chi sono e cosa fanno le terze parti, c.d. TPP (Third Party Provider)
I soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento sono:
- Payment Initation Service Provider (PISP)
che hanno accesso ai conti di pagamento per fornire servizi dispositivi richiesti e autorizzati dal titolare; - Account Information Service Provider (AISP)
che hanno accesso ai conti di pagamento per fornire servizi informativi aggregati sui conti correnti autorizzati dal titolare, anche se intrattenuti con istituti finanziari diversi; - Card Issuing Service Provider (CISP)
che forniscono servizi di pagamento su carta collegata a diversi conti con la possibilità di interrogare i conti terzi per un controllo fondi.
Gli standard di sicurezza
La PSD2 ha introdotto importanti requisiti di sicurezza per l’accesso ai conti online e l’autorizzazione di pagamenti elettronici, mediante l’utilizzo di elevati standard di protezione.
Tra questi l’obbligo di autenticazione forte del cliente (Strong Customer Authentication – SCA), attraverso due o più elementi di autenticazione, e l’adozione di standard aperti e sicuri di comunicazione che richiedono l’utilizzo di appositi certificati di autenticazione per identificare i TPP e i servizi a cui questi sono abilitati.
È inoltre previsto che le parti adottino tecniche di crittografia delle comunicazioni e di “dynamic link” delle transazioni per uno specifico importo e beneficiario.
I vantaggi dell’Open Banking
L’apertura della PSD2, che assicura il medesimo «level playing field» a tutti gli attori nuovi e futuri del mercato dei servizi di pagamento, e la disponibilità di tecnologie innovative per lo scambio di servizi web basato sulle API sono alla base del nuovo quadro competitivo caratterizzato dall’open banking.
In questo ambito le istituzioni finanziarie tradizionali e i TPP operano su un piano paritario ed in un contesto concorrenziale, caratterizzato dall’interoperabilità delle diverse piattaforme tecnologiche, che stimola lo sviluppo di nuovi modelli di business e distribuzione, di nuovi prodotti e servizi e di nuove modalità di rapporto con il cliente sempre più orientate al “being digital” e caratterizzate da una elevata user experience.
Per una sintesi sulle principali novità introdotte dalla Payment Services Directive 2 consulta l’infografica realizzata dall’ABI
BdM banca: l’ambiente di test online per terze parti
BdM Banca ai fini delle operazioni connesse alla PSD2 ha predisposto, a partire dal 14 marzo 2019, un ambiente online di test dove le Terze Parti possono verificare il funzionamento dell’interfaccia software dedicata alle transazioni verso i conti della clientela.
Maggiori informazioni e la relativa documentazione tecnica potranno essere reperite al seguente link
Per qualsiasi problema connesso all’interfaccia dedicata si potrà contattare il n. 800 938 375 o scrivere all’indirizzo mail psd2@cedacri.it.
Statistiche
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32, par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017 che integra la Direttiva (UE) 2015/2366, sulle piattaforme di seguito elencate saranno pubblicate le statistiche su base trimestrale riguardanti la disponibilità e le prestazioni dell’interfaccia dedicata PSD2 e di quelle messe a disposizione dalla Banca ai propri clienti per l’accesso diretto ai loro conti di pagamento online.
Statistiche Piattaforma BdM privati
Statistiche Piattaforma BdM imprese
Statistiche Piattaforma API Gateway PSD2
Nuova normativa Europea in materia di classificazione a default
Dal 1° gennaio 2021, la Banca applica le nuove regole europee in materia di classificazione di un cliente inadempiente rispetto a un credito concessogli dalla stessa (cosiddetto “default”), introdotte dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia.
La disciplina, nota come “Nuova Definizione di Default”, stabilisce criteri più restrittivi in materia di classificazione a default rispetto a quelli adottati in precedenza, con l’obiettivo di uniformare le regole tra i diversi paesi dell’Unione Europea. Di seguito si riportano alcune informazioni utili anche a riepilogare i principali cambiamenti normativi avvenuti.
Cosa comporta avere sconfinamenti su conto corrente o per arretrati di pagamento di piccolo importo?
Un arretrato di pagamento superiore al limite assoluto di 100 euro (per un cliente privato o PMI) o superiore al limite assoluto pari a 500 euro per le imprese, protratto per oltre 90 giorni consecutivi, che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo Bancario MCC (soglia relativa), cui la Banca appartiene, genera la classificazione a default e può rendere in futuro più difficile l’accesso al credito per il cliente e per eventuali cointestatari.
È fondamentale, quindi, onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e rispettare il piano di rimborso dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default che rileva anche ai fini della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia.
Al fine di evitare la classificazione a default, in caso di operazioni che generano debordi oltre la propria disponibilità in conto corrente, è necessario provvedere tempestivamente al ripristino del saldo.
Quando si applica l’inadempienza
Le banche definiscono automaticamente un cliente come inadempiente quando presenta un arretrato da oltre 90 giorni consecutivi, il cui importo risulti:
- Superiore a 100€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario, in caso di PRIVATI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI);
- Superiore a 500€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario, in caso di IMPRESE;
Rispetto alle regole previgenti:
- La % dell’importo arretrato rispetto al totale è stata ridotta dal 5% all’1%;
- Sono state introdotte le soglie di importo minimo (100€ per i privati e Pmi e 500€ per le imprese);
- Non è più possibile compensare eventuali disponibilità su altre linee di credito non utilizzate dal cliente con la linea in arretrato;
In caso di cointestazioni (per esempio aperture di credito in conto corrente, mutui, etc.), la classificazione a default dell’obbligazione congiunta ha anche conseguenze negative per i singoli cointestatari (cd. contagio del default tra clienti connessi).
Peculiari aspetti legati al computo dei giorni di scaduto e al carattere di continuità dello stesso:
Per il computo dei giorni di scaduto si devono considerare i seguenti aspetti:
- Nel caso di aperture di credito in conto corrente “a revoca” nelle quali il limite di fido accordato è stato superato (anche se per effetto della capitalizzazione degli interessi), il calcolo dei giorni di sconfino inizia – a seconda della fattispecie che si verifica prima – a partire dalla prima data di mancato pagamento degli interessi che determina lo sconfinamento oppure a partire dalla data della prima richiesta di rientro del capitale;
- nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell’imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute rilevano le regole stabilite nell’art. 1193 c.c. sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali;
- la presenza di un arretrato, descritto come in precedenza, non è considerata presupposto per la classificazione a default se lo stesso è determinato da una situazione tecnica di arretrato, per le cui fattispecie si rimanda alla normativa di riferimento.
Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell’ambito dell’operatività di factoring, si precisa quanto segue:
- nel caso di operazioni “pro-solvendo”, l’esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
- l’anticipo è di importo pari o superiore al “montecrediti” a scadere;
- vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera l’1% del “montecrediti”;
- nel caso di operazioni “pro-soluto”, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore;
- nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che la banca segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;
- in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni;
- gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.
Quando termina l’inadempienza
Qualora il cliente regolarizzi la propria posizione successivamente alla sua classificazione a default, non risultando più superate le succitate soglie di definizione (assoluta o relativa), la Banca deve attendere almeno 90 giorni senza verificare ulteriori situazioni di arretrato o pregiudizievoli, prima di far decadere lo stato di default.
Per saperne di più la normativa di riferimento è la seguente:
- Regolamento dell’UEdel 26 giugno 2013 – n. 575 – art. 178 che introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore
- Linee Guida EBA/GL/2016/07 sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013 che introducono specifiche disposizioni sul default di un debitore.
- EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 e definiscono i criteri per fissare la soglia di rilevanza a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza.
Per ulteriori dettagli si rimanda al documento predisposto dall’ABI “Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default”.
Disconoscimento di una operazione di pagamento
Cos’è il disconoscimento di una operazione di pagamento e come evitare di incorrere in una situazione simile
Il disconoscimento di una operazione di pagamento è l’attività attraverso cui puoi richiedere il rimborso di un’operazione che non è stata autorizzata.
Un'operazione di pagamento è considerata autorizzata se hai validamente manifestato il consenso all'effettuazione della stessa. In mancanza del consenso, un'Operazione di Pagamento è considerata non autorizzata.
Per evitare che vengano effettuate operazioni non autorizzate, anche a seguito di frode, furto o smarrimento dei dispositivi di sicurezza contrattualmente previsti per il corretto e sicuro utilizzo dei servizi di pagamento, presta attenzione a:
- utilizzare il servizio di pagamento in conformità con quanto disposto dal contratto;
- controllare spesso la lista dei movimenti del conto e della carta per rilevare subito eventuali anomalie;
- attivare i servizi di notifica per ricevere un avviso ogni volta che viene effettuata una transazione sulla tua carta o sul tuo conto;
- custodire con ogni cura la carta e mantenere segreti i codici di identificazione che consentono l'accesso ai servizi di pagamento, i quali non devono essere conservati insieme, né annotati su un unico documento e non riportati sulla carta (di debito, credito o prepagata). Non vanno ceduti o divulgati a terzi;
- in caso di furto o sottrazione delle proprie password, modificarle immediatamente secondo quando contrattualmente definito;
- comunicare immediatamente alla Banca lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, secondo le modalità previste nel contratto e in questa Guida.
Cosa fare in caso di operazione non autorizzata?
Se vieni a conoscenza di un’operazione di pagamento (o anche più di una operazione) che non hai autorizzato, contatta senza indugio la Banca per avviare l’iter di disconoscimento, rivolgendoTi alle Filiali o al Contact Center tramite il numero verde 800005444, per chiamate dall’Italia, o il numero +390805215399, per chiamate dall’Estero.
A seguito della ricezione della segnalazione, la Banca Ti chiederà di compilare e trasmettere il “Modulo di segnalazione dei disconoscimenti” unitamente alla documentazione che sarà necessaria per la valutazione della richiesta di disconoscimento. Nel Modulo, in modo chiaro e leggibile, avrai cura di inserire tutti gli elementi utili alla Banca per effettuare le necessarie verifiche sull’operazione di pagamento non autorizzata.
Potrai presentare il Modulo direttamente presso le Filiali o inviare lo stesso per posta ordinaria o raccomandata ovvero secondo le modalità elettroniche (posta elettronica ordinaria all’indirizzo della Filiale di radicamento del rapporto o posta elettronica certificata alla Direzione Territoriale di appartenenza della Filiale o infine all’indirizzo e-mail info@bdmbanca.it).
Cosa succede dopo?
Dopo aver ricevuto notizia di un disconoscimento, la Banca apre l’istruttoria tesa ad assicurare l’adeguata valutazione del Tuo comportamento e Ti fornisce un riscontro.
La Banca, ove non sia immediatamente accertato il dolo o la colpa grave nell’adempiere agli obblighi connessi all’utilizzo di strumenti di pagamento e gestione delle credenziali, dispone il rimborso delle somme disconosciute per operazioni non autorizzate entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del Modulo.
La Banca Ti comunica l’avvenuto rimborso ma anche il proprio diritto di recuperare, entro 120 giorni di calendario dalla data di ricezione del Modulo, le somme rimborsate, qualora, all’esito di un’eventuale successiva istruttoria, emergano elementi di dolo o colpa grave per cui l’operazione disconosciuta debba invece considerarsi autorizzata. La Banca si riserva di richiederTi e di inviare la denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria e/o qualsiasi altro documento riferito all’operazione (es. SMS / e-mail di phishing) entro un tempo ragionevole.
Qualora risulti, all’esito dell’istruttoria, che le operazioni erano state correttamente autorizzate o che le ragioni dell’anomalia lamentata non sussistono, la Banca eserciterà il proprio diritto ad ottenere la restituzione dell’importo entro 120 giorni di calendario dalla data di ricezione del Modulo, facendo precedere il summenzionato addebito dall’invio di apposita comunicazione individuale contenente le ragioni del diniego.
Qualora la Banca rifiuti il rimborso immediato di un’operazione disconosciuta o contestata, Te ne darà apposita comunicazione motivata.
Resta fermo che in caso di rigetto della richiesta di disconoscimento da parte della Banca o in caso di mancato riscontro entro 15 giorni, potrai proporre ricorso dinanzi all’ABF.
Cos’è una operazione non correttamente eseguita e cosa fare?
Un’operazione di Pagamento è considerata non correttamente eseguita se “eseguita in modo inesatto”, cioè con modalità non conformi alle all'Ordine di Pagamento o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca, ivi incluso l'Identificativo Unico.
La contestazione è l’attività attraverso cui puoi richiedere il rimborso e/o la rettifica di un’operazione che non è stata correttamente eseguita.
Se vieni a conoscenza di un’operazione di pagamento non correttamente eseguita, segui l’iter già descritto per le operazioni disconosciute! Pertanto, contatta senza indugio la Banca, rivolgendoTi alle Filiali o al Contact Center tramite il numero verde 800005444, per chiamate dall’Italia, o il numero +390805215399, per chiamate dall’Estero.
Dopo aver compilato il “Modulo di segnalazione dei disconoscimenti” , la Banca svolgerà le proprie valutazioni fornendoTi un riscontro, secondo l’iter descritto nel paragrafo “Cosa succede dopo?”.
Tieni presente che sarà effettuato un rimborso per le operazioni contestate non correttamente eseguite per errore imputabile alla Banca.
Ricorda anche che in caso di furto, smarrimento o pagamenti non autorizzati…
In queste fattispecie è necessario, oltre alla tempestiva comunicazione dell’operazione alla Banca/Società emittente per operazioni non autorizzate, richiedere la sospensione temporanea o il blocco della carta, dell’internet banking o dell’app che si usa per effettuare i propri pagamenti:
- Sospendi temporaneamente o blocca definitivamente la carta:
se ti accorgi di un’operazione avvenuta con una carta che ti è stata rubata o hai smarrito, oppure se hai subito un furto di dati della carta; - Blocca l’internet banking o l’app:
se ti accorgi di non aver autorizzato tu un’operazione come ad esempio un bonifico; - Blocca la carta, l’internet banking e l’app:
se ti accorgi di non aver autorizzato tu un’operazione sulla tua carta e/o sul tuo conto come ad esempio un bonifico; - Pagamenti tramite SDD o domiciliazione
In caso di ricezione di addebiti non autorizzati per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite (domiciliazioni/SDD) e già eseguite dalla Banca, puoi richiedere il blocco o la revoca dell’incasso commerciale attestato sul tuo conto corrente rivolgendoti, il prima possibile, direttamente alla tua filiale.
Inoltre, tieni a mente che..
Per operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite relative a strumenti di pagamento non gestiti dalla Banca ma da terze società emittenti, dovrai contattare direttamente la società per avere informazioni su come effettuare la contestazione o il disconoscimento.
Anche per le “dispute commerciali”, quali gli addebiti errati sul conto corrente o sulla carta, per un errore commesso dal venditore durante un acquisto (ad esempio se ti hanno addebitato l’importo di un prodotto che non hai mai comprato o l’ordine è stato annullato oppure ti è stato addebitato un importo superiore a quello dovuto), occorre rivolgersi direttamente al venditore per ottenere il rimborso della somma.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento in tema di disconoscimento di operazioni di pagamento, Ti invitiamo anche a consultare l’apposita “Guida sulle operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite” anche disponibile nella sezione Trasparenza del sito.
Il Fondo di Garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale, è uno strumento istituito dallo Stato italiano per facilitare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese e i professionisti, comprese le start up. Il Fondo di Garanzia è un attivatore dell’economia italiana in quanto affianca e aiuta le PMI nella loro crescita e sviluppo.